Art. 1.

      1. Nel sistema educativo di istruzione e formazione, le istituzioni scolastiche possono stipulare con l'azienda sanitaria locale (ASL) competente apposita convenzione al fine di avere a disposizione personale medico con cui attuare interventi di promozione della salute e di prima assistenza sanitaria.
      2. La promozione della salute deve intendersi come formazione di una coscienza individuale e collettiva ispirata al rispetto della propria e dell'altrui persona e deve portare all'acquisizione di abitudini e comportamenti che prevengano il verificarsi di eventi morbosi.